Art. 3.

      1. All'articolo 27, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine la seguente lettera:

          «r-ter) collaboratori domestici o familiari qualora la richiesta di collaborazione venga inoltrata da un datore di lavoro italiano per rapporto di lavoro domestico avente natura di assistenza continuativa e diretta di persone anziane, di minori o di disabili. In tale caso all'atto dell'assunzione il lavoratore straniero deve consegnare al datore di lavoro un documento di identità personale in corso di validità ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici, oltre a copia dei documenti prescritti dal presente testo unico per ottenere il visto di ingresso o di soggiorno, nonché adeguata documentazione nella quale si attesta la conoscenza della lingua italiana e le eventuali precedenti esperienze professionali come collaboratore domestico o familiare, con allegata lettera di presentazione e referenze del precedente datore di lavoro. Il contratto di lavoro tra le parti si intende stipulato, nel rispetto della normativa vigente e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, a tempo determinato. In ogni caso, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 11, il lavoratore straniero è tenuto a lasciare l'Italia quando i compiti o le mansioni di cura e di assistenza sono terminati. Il datore di

 

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lavoro deve dare comunicazione ai competenti sportelli unici per l'immigrazione della cessazione o di ogni variazione del rapporto di lavoro. È altresì a cura del datore di lavoro lo svolgimento delle pratiche per la regolarizzazione dei documenti necessari, in conformità alla normativa vigente in materia, relativamente agli aspetti assicurativi e previdenziali, alla tessera sanitaria, nonché ad ogni altro documento sanitario prescritto».